La legge Bersani riguarda unicamente i contratti di adesione e quindi ai contratti di fornitura di servizi. La norma si applica ai contratti stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive, per contratti Pay TV e di comunicazione elettronica.
“I contratti d’adesione.. devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”
Wind Tre condannata in base alla Legge Bersani
La legge Bersani è stata puntualmente aggirata dagli operatori telefonici e molti utenti continuano ancora oggi a lamentare la richiesta di costi relativi alla disattivazione dei contratti
Indice dei contenuti – Wind Tre condannata in base alla Legge Bersani
- Cos’è la Legge Bersani?
- Quando si applica la Legge Bersani?
- Le linee guida Agcom sulla Legge Bersani
- In caso di recesso a seguito di modifiche unilaterali nessun costo
- Consulta il provvedimento originale
La legge Bersani è stata puntualmente aggirata dagli operatori telefonici e molti utenti continuano ancora oggi a lamentare la richiesta di costi relativi alla disattivazione dei contratti, anche in caso di recesso a seguito di modifiche unilaterali, poiché le compagnie telefoniche addebitano tali costi anche di diverse centinaia di euro.
1 Cos’è la Legge Bersani?
La famosa Legge numero 40 del 2 aprile del 2007 cosiddetta Legge Bersani (pubblicata nella GU n. 77 del 2 aprile 2007, che ha convertito in legge definitiva il cosiddetto decreto Bersani – decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7), ha stabilito che nei contratti per adesione, stipulati ad esempio, con compagnie telefoniche, l’utente ha la possibilità di effettuare la disdetta con preavviso massimo di trenta giorni senza andare incontro ad alcuna penale anche prima della scadenza naturale del contratto.
2 Quando si applica la Legge Bersani?
La Legge Bersani, che si applica ai contratti nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive, per contratti Pay TV e di comunicazione elettronica, sancisce: “I contratti d’adesione devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
3 Le linee guida Agcom sulla Legge Bersani
L’espressione “spese non giustificate” è subito stata strumentalizzata dagli operatori che hanno semplicemente cambiato nome alle “vecchie penali”, e chiamandole “contributi di disattivazione”, “importo per dismissione”, “costo per attività di migrazione”, “costo disattivazione linea”, “contributo disattivazione”, “corrispettivo recesso anticipato”, hanno continuato imperterrite ad addebitarle.
Tanto che l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha dovuto chiarire che in ogni caso l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori”, precisando che “i costi devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore non dovrebbero essere neppure applicati”.
4 In caso di recesso a seguito di modifiche unilaterali nessun costo
In caso di modifiche unilaterali fatte dall’operatore telefonico, se non intendi accettarle, hai inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione.
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5 Consulta il provvedimento originale
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