Cos’è e come esercitare il diritto di recesso o ripensamento concesso ai consumatori in caso di contratti stipulati telefonicamente.
Cosa fare quando l’operatore non evade la volontà espressa dell’utente?
Indice dei contenuti
- Il caso
- Il risultato
- Consulta il provvedimento originale
1) Il caso
L’utente dopo aver concluso un contratto a mezzo vocal order esercitava il cd. diritto di ripensamento entro i termini di legge.
L’operatore attivava comunque i servizi richiedendone i corrispettivi portati dalle fatture emesse.
Una delle domande più frequenti che riceviamo dagli utenti riguarda il cosiddetto diritto di ripensamento. In molti credono che in tutti gli acquisti si abbia diritto al recesso o ripensamento, ma così non è. Ed infatti il diritto di recesso si applica solamente ai contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”, oppure nei contratti a distanza, ovvero conclusi a mezzo internet o altri mezzi di comunicazioni quali telefono etc.
Quando veniamo contattati ad esempio per telefono (basti pensare al mercato della telefonia che utilizza prevalentemente tale mezzo per acquisire nuovi clienti) ci sorprendono in un momento della nostra giornata in cui si è presi da altre cose. La poca lucidità con la quale spesso accettiamo offerte viene ricompensata con il diritto di ripensamento che giuridicamente è un vero e proprio diritto di recesso, ovvero il consumatore “annulla” il contratto.
2) Il risultato
Il Giudice di pace decide lo storno integrale della fatturazione ed, in più, il risarcimento a favore dell’utente di oltre € 1.400,00.