Rimborso telefonico - ottieni il giusto risarcimento

Giugno 29, 2021

Quali sono le condizioni per ottenere un rimborso?


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In che caso ho diritto ad una compensazione economica da parte della compagnia telefonica?

Salvo il risarcimento di un maggior danno (perdita di chance, lucro cessante, ecc.) che può essere riconosciuto solo in sede giudiziale, gli operatori telefonici “sarebbero” tenuti a corrispondere all’utente (il condizionale è d’obbligo!) una compensazione economica nei casi indicati dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’allegato A alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 347/18/CONS. Riportiamo di seguito alcuni esempi.

Ho diritto ad un risarcimento in caso di ritardo nell’attivazione di un servizio telefonico (linea o internet)?

Si, nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.

Dopo una telefonata ricevuta da un operatore ho scoperto che è stato attivato un abbonamento a mia insaputa, cosa posso fare?

Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di attivazione.

Ho stipulato un contratto ma l’operatore, dopo settimane, mi ha comunicato che sussiste un impedimento tecnico, potrei essere risarcito per il tempo perso?

Si! Gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo anche nei casi di ritardo per i quali l’operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l’attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.

L’operatore mi ha sospeso la linea pur avendo io pagato regolarmente tutte le fatture, è giusto?

Certo che NO! Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.

Dopo il trasferimento della mia attività, pur avendo chiesto il trasloco dell’utenza, non sono ancora raggiungibile dai miei clienti, come devo comportarmi?

Contattaci subito, cercheremo di farti riottenere il numero con una procedura d’urgenza. In caso di ritardo nell’espletamento della procedura di portabilità del numero aziendale, l’operatore responsabile del ritardo è tenuto a corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari a euro 10 per ogni giorno di ritardo. Inoltre, se non dovessimo riuscire per motivi tecnici a farti riottenere il numero, sappi che nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, l’utente business ha diritto a un indennizzo, da parte dell’operatore responsabile del disservizio, pari a euro 400 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di euro 6.000.

Ho diritto ad un rimborso perché quest’anno non hanno inserito la mia azienda nell’elenco telefonico?

Si. L’omesso o errato inserimento dei dati relativi all’utenza negli elenchi di cui all’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 comporta il diritto dell’utente a ottenere un indennizzo, da parte dell’operatore responsabile del disservizio, pari a euro 200 per utenze private ed euro 800 in caso di utenza affari, per ogni anno di disservizio. Il medesimo indennizzo è applicato per l’omesso aggiornamento dei dati in caso di giustificata richiesta da parte dell’interessato.


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