Fastweb recesso: Disservizio Fastweb: nonostante la disdetta del contratto di telefonia mobile l’operatore (non è il solo!) continuava ad emettere fatture.
In questo caso che abbiamo affrontato, la compagnia Fastweb ha dovuto risarcire il cliente per un importo di circa 6mila euro.
Indice dei contenuti
- Contratto di telefonia mobile, dopo la disdetta Fastweb continua a fatturare
- Fastweb dice di non aver ricevuto comunicazione del recesso
- Condanna al pagamento del risarcimento e risoluzione del servizio di telefonia mobile
- I punti principali del provvedimento
- Consulta il provvedimento originale
Contratto di telefonia mobile, dopo la disdetta Fastweb continua a fatturare
Il nostro assistito ha chiesto accertarsi l’inesistenza del rapporto di somministrazione del servizio di telefonia mobile relativo alla propria utenza a seguito dell’invio del modulo di recesso Fastweb, lamentando che, nonostante la disdetta, l’operatore ha continuato ad emettere fatture prive di consumi; ha chiesto altresì – previo accertamento della non debenza degli importi a lui addebitati- condannarsi la compagnia al pagamento di un risarcimento.
Fastweb dice di non aver ricevuto comunicazione del recesso
Fastweb S.p.A. deduce banalmente che non le sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione di disdetta relativa all’indicato numero di utenza mobile e contesta, in ogni caso, l’assenza di prova dell’asserito danno.
Condanna al pagamento del risarcimento e risoluzione del servizio di telefonia mobile
Il giudice dichiara risolto il contratto di somministrazione del servizio di telefonia mobile a partire dalla data del recesso contrattuale; dichiara non dovuti gli importi addebitati per il periodo successivo al recesso e condanna Fastweb al pagamento di un risarcimento per l’utente di € 5.950 , oltre interessi e spese legali.
I punti principali del provvedimento
rilevato che, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 22/07/2015, il ricorrente ha chiesto accertarsi l’inesistenza del rapporto di somministrazione del servizio di telefonia mobile relativo all’utenza n. XXX a seguito del recesso da lui attuato nel novembre 2012, lamentando che, nonostante la cit. disdetta, la Fastweb S.p.A. avrebbe continuato ad emettere fatture prive di consumi (…) rilevato che la FASTWEB S.p.A. deduce che non le sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione di disdetta relativa all’indicato numero di utenza mobile (che, ove disattivato, sarebbe andato perso in mancanza di una richiesta di portabilità) e contesta, in ogni caso, l’assenza di prova dell’asserito danno; (…) ritenuto che l’istante abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda, risultando documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata dal XXX con racc. regolarmente ricevuta il 13/11/2012 dalla Fastweb la quale, come dimostra il tenore della nota del 15/10/2013 da essa stessa prodotta, era evidentemente a conoscenza già a quella data dell’intervenuto recesso relativo al n. XXX;