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Agosto 25, 2020

Trasloco, subentro e variazione dei servizi telefonici


Glossario Telecomunicazioni

Trasloco subentro variazione dei servizi telefonici: Capita a tutti, prima o poi, di doversi spostare oppure nel corso del rapporto contrattuale può accadere che si abbia bisogno di modificare qualcosa: perché si cambia casa ovvero perché si trasferisce altrove la sede di un’attività lavorativa (studio professionale, negozio, ecc.) ovvero perché c’è un nuovo intestatario delle fatture. In tutti questi casi, per mantenere il proprio numero telefonico, si può richiedere al proprio operatore il trasloco dell’utenza presso il nuovo indirizzo ovvero il subentro di un diverso utente nella intestazione di un rapporto. Allo stesso modo, si può avere l’esigenza di modificare alcuni aspetti della fornitura, per esempio per aumentare i servizi (cosiddetto upgrade) o per diminuirli senza però recedere dal contratto (downgrade).

GUIDA alle procedure ed agli indennizzi previsti in caso di ritardo dell’operatore.

Indice dei contenuti – Trasloco, subentro e variazione dei servizi telefonici

  1. Cosa si intende per “trasloco di una linea”?
  2. Quali procedure si devono seguire per effettuare un Trasloco?
  3. Se si trasloca la linea si può mantenere lo stesso numero?
  4. Il trasloco è gratuito?
  5. Cosa sono i cosiddetti upgrade e downgrade?
  6. Come si effettuano l’upgrade e il downgrade?
  7. Cosa si intende per “subentro”?
  8. Come si effettua il subentro?
  9. Che tutele ci sono se il trasloco non è effettuato nei tempi previsti?
  10. Indennizzo per ritardo nel trasloco dell’utenza

Cosa si intende per “trasloco di una linea”?

Il trasloco consente di trasferire una linea telefonica da un luogo fisico ad un altro, sia nell’ambito della stessa città, sia di una città differente. 

In questo modo, ad esempio, chi trasloca da un appartamento ad un altro può evitare la disdetta del contratto e la stipula di un nuovo contratto, e può semplicemente richiedere il trasloco della linea telefonica.

Quali procedure si devono seguire per effettuare un Trasloco?

Per traslocare la linea ci si deve rivolgere al proprio operatore, che generalmente richiede di compilare un apposito modulo dove andranno inseriti i dati necessari al trasloco.

Per quanto riguarda i tempi, di solito il trasloco è effettuato nel tempo concordato all’atto della richiesta o specificato nel modulo di trasloco e, comunque, non oltre il numero massimo di giorni previsti nella Carta dei servizi.

Si tenga in ogni caso presente che non esiste una specifica normativa sui traslochi: quindi, se l’operatore non disciplina tempi e indennizzi per il trasloco, la richiesta è considerata come un’attivazione con mantenimento del numero, con applicazione di quanto previsto nella Carta dei servizi e nelle Condizioni generali di contratto per l’attivazione della linea.

Trasloco, subentro e variazione dei servizi telefonici
Trasloco, subentro e variazione dei servizi telefonici

Se si trasloca la linea si può mantenere lo stesso numero?

Attualmente è possibile mantenere il vecchio numero solo per traslochi nell’ambito dello stesso distretto; ad ogni modo è sempre opportuno chiedere informazioni specifiche al proprio operatore.

Il trasloco è gratuito?

Il trasloco non è necessariamente gratuito.  Si tratta infatti di una prestazione per la quale gli operatori possono richiedere il pagamento di una quota che deve, naturalmente, essere preventivamente comunicata.

Cosa sono i cosiddetti upgrade e downgrade?

Si parla generalmente di upgrad e e downgrad e quando, rispettivamente, si amplia o si riduce la gamma dei servizi compresi nel contratto, senza dunque modificare totalmente l’accordo (cioè senza stipularne uno nuovo o recedere).

In sostanza, quindi, l’upgrade o il downgrade si effettuano per aderire o dismettere un servizio o un’opzione specifica (si pensi, ad esempio, al caso in cui si decida di aggiungere un nuovo pacchetto all’abbonamento di Pay tv – upgrade – o di levarne uno – downgrade –).

Come si effettuano l’upgrade e il downgrade?

L’upgrad e il downgrad non hanno una disciplina specifica come tali e sono regolati direttamente dagli operatori.

Molto spesso, nei contratti, le relative regole sono indicate sotto la voce “variazioni contrattuali”.

In ogni caso, se non specificato, si consideri che l’ upgrade e il downgrade sono, rispettivamente, un’attivazione e una disattivazione, sebbene parziali; è quindi naturale che debbano valere in linea di massima le stesse regole che valgono per l’attivazione e la disattivazione dei servizi in generale.

Normalmente, infatti, l’upgrade e il downgrade si possono effettuare tramite Call-Center, all’occorrenza compilando ed inviando appositi moduli predisposti dagli operatori. 

Inoltre, nel caso in cui l’attivazione del servizio supplementare o la disattivazione di quello non più gradito siano effettuate in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti, si ha diritto ad un indennizzo per l’inadempimento (e, se del caso, allo storno delle somme non dovute, per esempio se l’operatore ha continuato a fatturare un canone per il servizio oggetto di downgrade).

Cosa si intende per “subentro”?

Generalmente si definisce subentro l’attività a seguito della quale un utente subentra ad un altro nella intestazione di un rapporto, che però rimane invariato nei suoi aspetti sostanziali.

Gli operatori non sono specificamente obbligati a permettere il subentro, né esiste una disciplina particolare in materia, tuttavia il subentro è generalmente possibile in base a norme di diritto comune, dato che la sua esigenza deriva da vicende usuali della vita quotidiana (si pensi alla morte del familiare precedente intestatario della linea, all’ingresso di un nuovo inquilino in un appartamento in locazione o alla modificazione della denominazione societaria di un utente business).

Come si effettua il subentro?

Considerato che il subentro consiste, in sostanza, in una variazione amministrativa del contratto, per effettuarlo generalmente gli operatori richiedono la compilazione di un apposito modulo, per avere certezza dei vecchi e nuovi dati.

Sovente gli operatori chiedono anche di attestare o comprovare il fatto storico da cui deriva la necessità del subentro (per esempio, la morte del familiare, il nuovo contratto di locazione o l’atto societario).

Per ogni ulteriore informazione è comunque consigliabile rivolgersi al proprio operatore, che può aver stabilito una disciplina specifica.

Che tutele ci sono se il trasloco non è effettuato nei tempi previsti?

Nel caso in cui l’operatore effettui in ritardo il trasloco rispetto ai tempi concordati, si ha diritto agli indennizzi previsti nella Carta dei Servizi.

Indennizzo per ritardo nel trasloco dell’utenza

In caso di ritardo nel trasloco dell’utenza rispetto al termine massimo previsto dal contratto l’operatore “sarebbe” tenuto a corrispondere all’utente una compensazione economica secondo le disposizioni del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la delibera n. 347/18/CONS.

Abbiamo usato il condizionale perché gli operatori, pur essendovi tenuti, si trincerano dietro mille scuse e falsi tecnicismi pur di non riconoscere all’utente alcunché, salvo non vengano costretti a farlo!

Ebbene, nel caso di ritardo nel trasloco dell’utenza rispetto al termine massimo previsto dal contratto, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio* non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.

*ATTENZIONE: per “servizi accessori” s’intendono quei servizi di comunicazione elettronica aggiuntivi rispetto a quelli di accesso alla rete di comunicazione, pertanto, ad esempio, il servizio VOCE ed il servizio di CONNESSIONE DATI sono due servizi distinti.

Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio.

Se il ritardo riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.

L’AGCOM inoltre, poiché ben conosce gli operatori (!), ha stabilito che tale indennizzo è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l’operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l’attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.

Inoltre, poiché presumibilmente il danno subito da un imprenditore è normalmente maggiore rispetto ad un utente privato, l’AGCOM ha stabilito che se l’utenza interessata dal disservizio è un’utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio.

Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga (ovvero con capacità di trasmissione superiore a 30 Mbit/s), con riferimento al servizio di accesso a internet l’indennizzo è aumentato di un terzo passando ad euro 10 ovvero euro 20 per ogni giorno di ritardo rispettivamente per utenza privata o business.

Per i servizi di televisione a pagamento, in caso di ritardo nel trasloco dell’utenza, si applica l’indennizzo in misura di euro 3 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo quanto stabilito per le utenze business.

Infine, nel caso in cui l’utente, a seguito del disservizio, abbia subito un danno maggiore rispetto agli indennizzi stabiliti dall’AGCOM (si pensi ad esempio ad un’impresa che abbia perso delle commesse), resta salva la possibilità di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento e risarcimento del maggior danno.

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