Dopo la disdetta del contratto di telefonia fissa, molti operatori telefonici continuano inspiegabilmente ad emettere fatture malgrado i reclami degli utenti. Esaminiamo il caso di un cliente che, grazie al nostro aiuto, è riuscito a far dichiarare non dovuti gli importi addebitati da wind tre seguenti alla data di recesso.
Indice dei contenuti
- Fatture dopo la disdetta, dopo il tentativo di conciliazione wind tre chiamata in giudizio
- Inesigibili gli importi addebitati da wind tre dopo il recesso comunicato dall’utente
- Il provvedimento del giudice che dichiara inadempiente Wind Tre in relazione ai propri oneri comunicativi verso il recipient
- Consulta il provvedimento originale
Fatture dopo la disdetta, dopo il tentativo di conciliazione wind tre chiamata in giudizio
L’utente nostro assistito, risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione per mancata partecipazione dell’operatore (!), era costretto a chiamare in giudizio la WIND TRE S.p.A. per chiedere al Giudice che, accertato l’intervenuto recesso dall’utenza telefonica fissa, fossero dichiarati non dovuti tutti gli importi successivamente addebitati pari a ben € 1.190,00.
L’operatore eccepisce banalmente l’irritualità del recesso effettuato dall’utente.
Inesigibili gli importi addebitati da wind tre dopo il recesso comunicato dall’utente
Il giudice accerta l’avvenuto recesso comunicato dall’utente alla compagnia telefonica e dichiara inesigibili gli importi addebitati da WIND TRE, susseguenti a tale data.
Risultato: l’utente non deve pagare nulla (quello che sostenevamo dal principio!).
Il provvedimento del giudice che dichiara inadempiente Wind Tre in relazione ai propri oneri comunicativi verso il recipient
Preliminarmente deve darsi atto che, dagli atti di causa, risulta ritualmente attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’autorità preposta.
Del pari, trattandosi di controversia di valore “indeterminato” (volta a verificare, in via principale, l’esistenza o meno del rapporto contrattuale) sussiste la competenza del Tribunale adito, non potendosi ritenere competente il g.d.p.
Tanto premesso, deve osservarsi che con delibera n. 274/07 Cons. l’AGCOM ha provveduto, all’art. 18 a disciplinare nel dettaglio la materia della “portabilità” di una utenza telefonica da un operatore (danating) ad un altro (recipient).
Secondo tale disciplina, l’utente finale, al fine di perfezionare la portabilità di utenza da un operatore all’altro può, in alternativa, o rivolgersi al nuovo operatore (recipent) indicando il nome dell’operatore precedente (donating) – secondo la procedura di cui all’art. 18.2.a) -, oppure rivolgersi direttamenet al vecchio operatore (donating) inolrandogli la richiesta di migrazione – ex art. 18.2.h).
Nel caso di specie, il ricorrente ha attuato proprio tale seconda modalità procedimentale (posto che, nel contratto stipulato con TIM e prodotto in atti non risulta specificato il nome del precedente gestore relativo all’utenza in questione).
E, nondimeno, parte convenuta non ha documentato di essersi, in seguito a tale richiesta, attivato secondo le procedure previste dalla disciplina richiamata. Il donating, infatti, avrebbe dovuto documentare di aver comunicato al recipient la volontà del cliente. Tanto non risulta documentato nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che WIND TRE non può legittimamente richiamare il ritardo di TIM senza prima documentare di aver opportunamente e tempestivamente informato TIM della volontà manifestata dal cliente.
Deve quindi evidenziarsi che la successiva prosecuzione del rapporto con WIND TRE si sia determinata non per una scelta del cliente, ma a causa dell’inadempimento della stessa WIND TRE rispetto ai propri obblighi scanditi ex art. 18.2.h) delibera 274/07.
Tanto evidenziato, appare evidente che le prestazioni nelle more del trasferimento dell’utenza erogate da WIND TRE non risultano attuative di una reale volontà contrattuale dell’utente, rimasto – di fatto – ostaggio dell’inadempimento di WIND TRE in relazione ai propri oneri comunicativi verso il recipient.