Nel caso di modifica delle condizioni economiche o contrattuali, gli operatori sono tenuti a comunicare agli utenti interessati il contenuto delle modifiche, insieme alla data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto di recedere dal contratto senza penali.
Indice dei contenuti
- La normativa AGCOM
- La condotta di Windtre
- Consulta il provvedimento originale
La normativa AGCOM
Il “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, adottato con Delibera AGCOM n 519/15/CONS, all’articolo 6, comma 2 dispone che “ gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore.“ Il successivo comma 5, stabilisce che “la comunicazione agli utenti, a sensi del comma 2, deve avvenire secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente regolamento”.
La condotta di Windtre
La contrarietà alla diligenza professionale si riscontra nella misura in cui il professionista risulta aver considerato l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 70, comma 4, Cod. Com. Elettr. da parte dei clienti destinatari delle modifiche che avevano sottoscritto offerte di telefonia mobile alla stregua di un inadempimento contrattuale applicandone le relative conseguenze quando, in realtà, nel caso di specie, l’esercizio del diritto di recesso consistente nel passaggio ad altro operatore ed il conseguente scioglimento del rapporto contrattuale, rappresenta la conseguenza diretta e garantita dalla norma di una scelta autonoma e unilaterale imposta dal professionista al consumatore.