Sì, ma ha dei limiti e deve rispettare delle regole ben definite altrimenti deve risarcire l’utente! Scopri quali.
Windtre può modificare le condizioni contrattuali?
Sì.
In base all’art 70, 4 comma del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), gli operatori hanno la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sotto il profilo tecnico, giuridico o economico.
L’utente ha però diritto ad essere informato della modifica, con preavviso di almeno 30 giorni, e può esercitare il diritto di recesso, senza penali né costi di disattivazione, o di passare ad altro operatore.
L’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, infatti come chiarito dal Consiglio di Stato in questa decisione ed anche in quest’altra, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto e non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie il Giudice di Pace, oltre a dichiarare non dovuta la penale Windtre di € 50,65, ha riconosciuto all’utente assistito da rimborsotelefonico.it un maxi rimborso di € 1.000, oltre alle spese della procedura poste a carico della compagnia telefonica in base al principio di soccombenza (ovvero chi ha torto e perde la causa deve pagare anche l’avvocato dell’altra parte!).
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“Art. 91, comma 1, Codice di Procedura Civile
Condanna alle spese
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.“