E’ del 2 novembre 2021 la segnalazione effettuata dall’Unione dei Consumatori all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM in merito alla violazione degli obblighi informativi da parte di Vodafone S.p.A. per presunto vantaggio competitivo illegittimo e difformità alla vigente normativa di settore delle “Condizioni di Servizio, della “Carta del Cliente” e delle informazioni presenti sul sito web Vodafone.
- Mancanza di specifica indicazione nelle “condizioni contratto”
- Illegittima limitazione nel massimale all’indennizzo
- Assenza dell’informativa circa l’indennizzo
- Informativa non adeguata
- Incogruenza sul sito web
Nello specifico viene segnalata la totale mancanza di trasparenza e buona fede contrattuale a carico del gestore Vodafone in diverse occasioni:
Mancanza di specifica indicazione nelle “condizioni contratto”
Mancanza di specifica indicazione nelle “condizioni contratto” delle fattispecie di indennizzo automatico e dei relativi importi.
In particolare, l’unico richiamo al termine “indennizzo” è presente solo all’interno dell’art. 14 peraltro rubricato alla voce “Reclami sulla fatturazione”, in cui si specifica inoltre che “In caso di reclamo del Cliente per addebiti presenti in fattura, il pagamento dell’importo contestato può essere sospeso fino alla definizione del reclamo. In caso di esito negativo per il Cliente, Vodafone potrà risolvere il contratto o sospendere il servizio, recuperando quanto dovuto.
Il Cliente è tenuto al pagamento dei canoni anche nel caso di sospensione dei servizi a lui imputabile ed è altresì tenuto al pagamento regolare delle fatture successive a quella oggetto di reclamo. Il recupero di tali importi sarà maggiorato di una somma determinata ai sensi della delibera AGCOM 179/03/CIR e successive modifi che.
Eventuali reclami in merito agli importi indicati nel conto telefonico per il servizio dovranno essere inoltrati a Vodafone entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del conto telefonico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o con le altre modalità convenute, con l’indicazione delle voci e degli importi contestati.
Vodafone esaminerà il reclamo e, in caso di rigetto, fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Qualora il reclamo sia riconosciuto fondato, Vodafone provvederà a riaccreditare gli importi non dovuti eventualmente applicando gli indennizzi previsti dalla carta del Cliente e/o dalle normative vigenti. In difetto, la fattura si intenderà accettata per l’intero importo.”
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Illegittima limitazione nel massimale all’indennizzo
Nella “carta del Cliente”, per illegittima limitazione nel massimale del diritto dell’utente all’indennizzo, in cui alla pag. 15 rubricata “Parte Terza: LA TUTELA DEI DIRITTI. Indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici” viene prevista l’illegittima limitazione del diritto dell’Utente/Consumatore ad un massimale di € 300,00 in ricorrenza sia della
fattispecie di superamento del “Tempo di attivazione del servizio voce” che, addirittura, in caso “di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi”.
Ed invero, occorre ricordare che dette fattispecie di indennizzo automatico (ex Art. 3, co. 1, allegato A D.347/18/CONS) sono espressamente previste agli artt. 4, co1, e 5, co.1 (cit. D. AGCOM) come non soggetti ad alcun massimale.
Assenza dell’informativa circa l’indennizzo
Nella “carta del Cliente”, per completa assenza dell’informativa circa l’indennizzo ex art. 4, co.1, nel servizio di accesso ad internet.
Sul punto, basti rilevare come l’unica fattispecie ex art. 4 co.1 dell’allegato alla d.347/18/CONS prevista da Vodafone nella “Carta del Cliente” sia espressamente limitata al solo “servizio VOCE” nulla informando in ordine al servizio di accesso internet.
Informativa non adeguata
Nella “carta del Cliente”, assenza di informativa non “tabellare” in ordine alla fattispecie di indennizzo.
Nella “carta del Cliente”, informativa non adeguata in ordine alla fattispecie di indennizzo. Vi è una profonda inadeguatezza delle informazioni che Vodafone rende agli utenti a mezzo proprio sito web, ove tale comunicazione è proditoriamente ed appositamente annidata e, per l’effetto, celata.
Ed invero, sono necessari ben n.5 STEP per riuscire a reperirla. E’ necessario:
- Collegamento alla Home Page all’indirizzo https://www.vodafone.it/portal/Privati
- Dalla home page dell’operatore bisogna anzitutto recarsi al footer (parte inferiore). Nel footer bisogna aprire il menù la tendina che cela le informazioni per i consumatori e, specificatamente, la sezione “Vodafone informa”.
- All’interno della sezione “Vodafone informa” occorre spostarsi sul TAB “aggiornamenti”;
- Avviare una abbondante azione di scroll verso il basso fino a scrutare l’unica voce di rilievo tra le n.65 presenti: “informativa sulle disposizioni introdotte dalla Delibera 347/18/CONS”;
- Cliccare per espandere per aprire tale informativa.
Incogruenza sul sito web
Incogruenza tra l’informativa resa nella “carta del Cliente” e quella resa (annidata) all’interno del sito web.
La segnalazione si conclude quindi con le richieste di procedere alle eventuali attività di rito, controllo, vigilanza, inibizione e, finanche sanzionatorie nei confronti del gestore Vodafone, nonchè di vietare la diffusione e la continuazione delle pratiche sopra descritte per garantire il rispetto dei diritti degli utenti.
Non resta, dunque, che attendere le decisioni in merito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM. Restiamo in vigile attesa!