Nel settore delle comunicazioni elettroniche la continua evoluzione del mercato fa sì che l’operatore possa avere spesso l’esigenza di modificare alcuni aspetti dei servizi offerti, sia da un punto di vista tecnico che economico.
Questa esigenza deve, però, essere contemperata con la necessità degli utenti di confidare sulla continuità del rapporto originariamente prescelto e di valutare la convenienza del suo proseguimento in caso di modifiche.
Nel senso di questo contemperamento degli interessi è orientata la disciplina che, nel settore, regola le modifiche contrattuali poste in essere dall’operatore.
Indice dei contenuti
- L’operatore può modificare le condizioni contrattuali nel corso del rapporto?
- Quando deve essere dato l’avviso sulle modifiche contrattuali e quali informazioni deve contenere?
- Come deve essere dato l’avviso agli utenti sulle modifiche contrattuali?
- Cosa si può fare se non si accettano le modifiche contrattuali?
- L’utente che decide di recedere a seguito delle modifiche contrattuali deve pagare qualcosa?
- La possibilità di modifica delle condizioni contrattuali riconosciuta al professionista non è vessatoria ai sensi del Codice del consumo?
L’operatore può modificare le condizioni contrattuali nel corso del rapporto?
In base alle norme del settore, l’operatore può modificare le condizioni contrattuali nel corso del rapporto sotto qualsiasi profilo, tecnico, giuridico o economico.
Per esercitare legittimamente questa facoltà, però, l’operatore deve fornire un avviso a tutti gli utenti interessati dalle modifiche, secondo specifiche regole. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 70, comma 4)Vai all’indice
Quando deve essere dato l’avviso sulle modifiche contrattuali e quali informazioni deve contenere?
Almeno 30 giorni prima della efficacia delle modifiche, l’operatore deve dare una specifica comunicazione a tutti i singoli utenti interessati dalle stesse, rendendo nota, altresì, la possibilità di recedere dal contratto senza spese qualora non si accettino le modifiche preannunciate. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 70, comma 4)Vai all’indice
Come deve essere dato l’avviso agli utenti sulle modifiche contrattuali?
Nel caso di servizi post pagati – per i quali, cioè, viene emessa una bolletta – la comunicazione è normalmente inserita nella fattura precedente la modifica.
Quando, invece, si tratta di servizi pre pagati, raggiungere i singoli utenti può risultare più complesso.
Generalmente, per questi casi gli operatori utilizzano il mezzo dell’SMS, fornendo anche il numero del Call center a cui possono essere richieste le informazioni e rinviando ad un sito web che pure le contiene.
Ad oggi questa modalità può esser ritenuta valida purché nell’SMS da inviare almeno 30 giorni prima della modifica si indichi chiaramente il diritto di recesso gratuito e, inoltre, la notifica via SMS sia accompagnata da pubblicazioni dell’avviso, con adeguata visibilità, su quotidiani e/o periodici a tiratura nazionale o locale, a seconda delle esigenze, così da avere una maggiore certezza sul fatto che ogni interessato abbia avuto le informazioni previste dalla legge.
In base al nuovo Quadro europeo sulle comunicazioni elettroniche la competenza a stabilire le modalità di comunicazione agli utenti delle modifiche contrattuali sarà in capo alle Autorità nazionali di regolazione.
L’AGCOM, pertanto, ha il potere di disciplinare la materia in dettaglio. (Direttiva 2002/22/CE come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, art. 20, comma 2)Vai all’indice
Cosa si può fare se non si accettano le modifiche contrattuali?
In base alla legge, l’utente che non vuole aderire alla modifica contrattuale può recedere gratuitamente dal contratto entro 30 giorni dall’avviso utilizzando le forme previste nel contratto per la comunicazione del recesso (raccomandata, PEC etc..). (CCE, art. 70, comma 4)
ATTENZIONE
- non basta cambiare operatore: bisogna anche in questo caso inviare una comunicazione di recesso avendo cura di comunicare l’intenzione di effettuare il passaggio al nuovo operatore (per non rischiare di perdere il numero!)
- non basta inviare il recesso: bisogna specificare che il recesso è motivato dalla “mancata accettazione delle modifiche contrattuali”
L’utente che decide di recedere a seguito delle modifiche contrattuali deve pagare qualcosa?
La norma che disciplina la materia (risalente al 2003) prevede che, in caso di modifiche, il recesso sia “senza penali”.
Da una lettura complessiva delle norme del settore che disciplinano il recesso, si può affermare che la dicitura “senza penali” debba intendersi come “senza alcun costo”, vale a dire senza neanche quegli eventuali costi giustificati di recesso che la Legge n. 40/2007 ha previsto, in linea generale, per i recessi contrattuali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Si deve considerare, infatti, che, nel caso delle modifiche contrattuali, il recesso dell’utente è indotto da una scelta dell’operatore e non da una sua libera decisione; si tratta dunque di una fattispecie particolare che non rientra nella disciplina generale del recesso dettata dalla norma sopra richiamata.
Qualche spesa potrebbe invece essere richiesta nel caso in cui insieme al servizio l’utente abbia ricevuto un apparato (per esempio un cellulare che sta pagando a rate), ma questa spesa deve essere strettamente limitata al valore residuo dell’apparato. (CCE, art. 70, comma 4) (Legge n. 40/2007, art.1, comma 3).
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La possibilità di modifica delle condizioni contrattuali riconosciuta al professionista non è vessatoria ai sensi del Codice del consumo?
Nel Codice del consumo è prevista la presunzione di vessatorietà della clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, o le caratteristiche del prodotto o servizio forniti, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.
Anche il Codice del consumo, dunque, non vieta al professionista di modificare le clausole, ma, più semplicemente, impone di dare indicazione sui motivi delle modifiche già nel documento contrattuale originariamente sottoscritto dall’utente.
Generalmente, tutti gli operatori inseriscono nei contratti delle riserve sulla possibilità di modificare le condizioni del rapporto per motivi principalmente riconducibili alla evoluzione tecnologica e del mercato.
A prescindere da ciò, comunque, la facoltà di modifica è prevista dalla norma contenuta nella speciale disciplina del contratto di comunicazioni elettroniche di provenienza europea che deve prevalere (o coesistere) con la diversa norma del Codice del consumo, dedicata a tutti i contratti e non soltanto a quelli di uno specifico settore.
fonte Agcom