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Gennaio 28, 2021

Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni


Gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni

Il rapporto di utenza telefonica costituisce, secondo i dettami della Corte Costituzionale, un servizio pubblico essenziale e gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni

Il rapporto di utenza telefonica costituisce, secondo i dettami della Corte Costituzionale, un servizio pubblico essenziale.

Alla luce di ciò, è noto che gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali (articolo 3, comma 4, delibera Agcom n. 179/03/CSP).

Ne consegue che allorquando l’utente non possa pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio oggetto del contratto, l’operatore di comunicazioni debba considerarsi inadempiente; del resto l’inesatto adempimento, secondo il disposto dell’articolo 1218 c.c., equivale ad inadempimento e come tale è idoneo a far sorgere una responsabilità contrattuale in capo al debitore.

Sussiste, pertanto, una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo all’operatore, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., qualora, a fronte della segnalazione del malfunzionamento da parte dell’utente, l’operatore non sia riuscito a risolvere il guasto e non abbia mai nemmeno provveduto a comunicare all’utente le motivazioni tecniche in ordine alla mancata risoluzione dei disservizi.

In questo caso i legali di Rimborso Telefonico avevano impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace (che non aveva riconosciuto all’utente alcun rimborso) avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale relativo a servizi di telefonia, per chiederne l’integrale riforma.

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Si costituiva in giudizio la VODAFONE ITALIA S.P.A., deducendo:

1) l’improponibilità/improcedibilità della domanda, non avendo l’appellante fornito la prova di essere comparso all’udienza fissata in data 14.07.2014 per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

2) l’infondatezza della domanda di liquidazione degli indennizzi per la ritardata attivazione dei servizi nonché per la ritardata portabilità, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia sull’an che sul quantum;

3) la mancata prova in ordine al danno di natura patrimoniale.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e competenze di lite.

L’appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

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