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Tim continua a fatturare malgrado la disdetta? Fatture stornate e utente risarcito


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Tim continua a fatturare, Nnnostante l’invio della raccomandata per richiedere la disdetta dell’abbonamento a Telecom, l’operatore continua ad emettere fatture. In questo caso viene riportato il provvedimento che prevede l’indennizzo da parte del fornitore dei servizi di telefonia e il recesso del contratto.

Indice dei contenuti

  1. Invio raccomandata per richiedere il recesso del contratto, TIM continua ad emettere fatture
  2. Scioglimento del contratto e indennizzo al cliente
  3. Un estratto del provvedimento che condanna l’operatore al pagamento di un indennizzo al cliente
  4. Consulta il provvedimento originale

Invio raccomandata per richiedere il recesso del contratto, TIM continua ad emettere fatture

L’utente ha chiesto venisse accertata la cessazione del rapporto di somministrazione dei servizi di telefonia relativi all’utenza fissa n. XXX a seguito del recesso da lei attuato con raccomandata del 2018, lamentando che, nonostante la disdetta, la TIM S.p.A. ha indebitamente continuato ad emettere fatture; ha chiesto altresì -previo accertamento della non debenza degli importi addebitati- condannarsi la compagnia al pagamento di un risarcimento.

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Scioglimento del contratto e indennizzo al cliente

Il giudice dichiara lo scioglimento del contratto di somministrazione dei servizi di telefonia relativi all’utenza intestata all’utente nostro assistito a partire dal recesso contrattuale; dichiara non dovuti gli importi addebitati per il periodo successivo e condanna la TIM al pagamento, in favore dell’utente, di un indennizzo di € 940, oltre interessi e spese legali

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Un estratto del provvedimento che condanna l’operatore al pagamento di un indennizzo al cliente

Rilevato infatti che l’odierna causa, avente ad oggetto non solo il risarcimento del preteso danno, ma anche l’accertamento (negativo) dell’avvenuto scioglimento di un rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia risulta essere di valore indeterminabile e dunque rientra certamente nella competenza per valore del Tribunale adito;

preso atto che l’odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall’esperimento dinanzi all’Inmediar del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1 L. 1997/n. 249, conclusosi con esito negativo, come da verbale di mancata adesione da parte di TIM in cui si dà atto della regolare comunicazione dell’invito inoltrato a quest’ultima a mezzo PEC all’indirizzo desunto dall’elenco INIPEC (di talchè toccava eventualmente alla resistente/eccipiente fornire la prova contraria dell’irregolarità dell’anzidetta comunicazione);

precisato, sempre in relazione all’eccezione di mancata prova della notifica dell’istanza di mediazione, che “in tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, previste dal Regolamento approvato con delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS, costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale l’avvenuta presentazione dell’istanza di conciliazione da parte dell’utente, mentre la comunicazione, mediante avviso di convocazione, dell’attivazione del contraddittorio con l’operatore, cioè con la controparte, è rimessa dall’art. 8, comma 1, del predetto regolamento, al CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni); ne consegue che la prova di tale comunicazione non può essere posta a carico della parte che ha proposto l’istanza di conciliazione, perché essa non ha l’onere di procedervi” (sic Cass. 2011/n. 9278); (…)

ritenuto, nel merito, che l’istante abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda, risultando documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata con racc. A/R del 11/06/2018 regolarmente ricevuta il 18/06/2018 dalla TIM S.p.A., la quale sostiene invece che il recesso contrattuale de quo sarebbe stato inoltrato oltre la scadenza del 31/03/2018;

rilevato che, a fronte della chiara volontà di interruzione del rapporto manifestata dalla cliente, non risulta che la Compagnia telefonica abbia adottato, come era suo obbligo, alcuna iniziativa tesa ad evitare la reiterata fatturazione di importi non dovuti; che, anzi, la stessa ha continuato almeno sino ad aprile 2019 ad emettere fatturazioni indebite (vd. bollette in atti), nonostante la già avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal luglio 2018;

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