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Settembre 21, 2019

Rimborso costi recesso Wind3 più risarcimento


Wind3 più risarcimento

L’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione.

Indice dei contenuti

  1. Agcom costi disattivazione: criteri per la quantificazione
  2. Le spese di recesso non possono eccedere:
  3. L’operatore può fare pagare alla disdetta costi una tantum che l’utente non avrebbe pagato se fosse rimasto?
  4. Consulta il provvedimento originale

Le compagnie telefoniche fanno ancora pagare troppo al recesso da un’offerta fissa o mobile e spesso non permettono all’utente di capire con chiarezza quanto si dovrà pagare.

Il problema dei costi di recesso eccessivi o poco trasparenti è stato più volte affrontato dall’Autorità garante delle comunicazioni attiene al modo in cui gli operatori devono trattare i costi di recesso; sia quelli di base sia quelli che comprendono ratei di servizi, di attivazioni o di dispositivi (smartphone, modem, ecc.) inclusi nel contratto.Vai all’indice

Agcom costi disattivazione: criteri per la quantificazione

Tali costi devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dalla compagnia telefonica per portare a termine l’operazione richiesta.

Un altro problema è la scarsa trasparenza, infatti i costi di recesso o i costi di disattivazione Wind 3, oltre alla facoltà di scegliere tra il pagamento, in una o più soluzioni, delle rate residue del modem e del contributo di attivazione devono essere adeguatamente illustrati in modo impreciso e incompleto

L’Agcom definisce il valore del contratto come il prezzo che risulta dalla media dei canoni che il gestore telefonico conta di riscuotere mensilmente dal cliente che non recede dal contratto (almeno fino alla prima scadenza contrattuale che, ricordiamo, non può eccedere i 24 mesi).Vai all’indice

Le spese di recesso non possono eccedere:

  • il valore minimo tra il prezzo dell’offerta, risultato appunto della media dei canoni, e
  • i costi realmente sostenuti dall’operatore, anche se giustificati.

Tutto questo l’Autorità garante delle comunicazioni lo fa interpretando la normativa e riagganciandosi addirittura allo storico decreto Bersani, che ritiene spesso aggirato dagli operatori.Vai all’indice

L’operatore può fare pagare alla disdetta costi una tantum che l’utente non avrebbe pagato se fosse rimasto?

La pretesa di pagamento delle rate residue del contributo di attivazione, nonché, se del caso, della rata finale dei prodotti (modem, ecc.) parimenti inclusi a titolo gratuito salvo recesso anticipato, si presenta incompatibile con il divieto, che emerge dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4773/2015, “d’inserire fra i costi richiesti per la disattivazione anche costi che sono ad essa estranei o non pertinenti come quelli sostenuti per l’attivazione del servizio, anche se non addebitati all’utente nel corso del rapporto“.

Pertanto, l’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione.

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Consulta il provvedimento originale


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