A fronte delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore, l’utente ha diritto al recesso “senza penali e costi di disattivazione”.
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Cosa dice la normativa
Gli operatori modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell’utente.
Gli operatori devono informare con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore.
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Cosa succede nella prassi
Pertanto, anche se ai sensi dall’art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, a fronte delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore, l’utente ha diritto al recesso “senza penali e costi di disattivazione”, spesso accade che gli operatori addebitino comunque indebitamente il costo (in pratica la vecchia penale!) di disattivazione.
La prassi è la solita: “sottrarre” poche decine di euro (o pochi euro) ad ogni utente in modo tale da rendere antieconomico agire giudizialmente per l’affermazione del proprio “sacrosanto” diritto. Per gli utenti diventa una questione di principio, per gli operatori un notevole incremento di fatturato.
Risultato: le compagnie telefoniche incamerano milioni di euro di indebiti guadagni a danno degli utenti. Gli esempi non mancano: servizi premium, fatturazione 28 giorni, ecc. ecc.
La soluzione
Il servizio offerto da Rimborso Telefonico rompe questo “circolo vizioso” consentendo agli utenti, senza anticipi di spese né rischi, di poter tutelare e veder riconosciuti i propri diritti, pretermessi dagli operatori telefonici, anche quando si tratti di pochi euro!
In questo caso il giudice ha sancito che non fosse dovuto il costo di disattivazione di euro 50,65.