Come quantificare il risarcimento dovuto all’utente per un disservizio telefonico?
Il Giudice di Pace lo ha fatto in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile.
Il contratto di telefonia imporrebbe agli operatori di fornire i servizi, sia voce che internet, in modo regolare e continuo ed in conformità con le prestazioni promesse e contrattualizzate. Spesso però non accade, cosa fare?
La prima cosa da fare è certamente quella di inoltrare un reclamo richiedendo il corretto adempimento.
In questo caso, però, Windtre come spesso accade non ha riscontrato i reclami dell’utente e quest’ultimo, atteso il perdurante malfunzionamento dei servizi, è stato costretto ad inoltrare disdetta.
Problema risolto, ma Windtre è tenuta a rimborsare l’utente se la linea telefonica o la connessione ad internet non funziona correttamente?
Il Giudice di Pace ha condannato Windtre al pagamento di ben 1000 euro ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, tenuto conto che l’operatore non ha risposto ai reclami e il disservizio era cominciato nei primi mesi del 2018 e fino alla disdetta dell’utente.
Questa norma vuole evitare che il creditore rimanga privo di tutela se non riesce a provare il danno, atteso che questa prova può essere difficile per lui, come nel caso in cui dipenda da complesse valutazioni tecniche.
Codice Civile
LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni
Titolo I – Delle obbligazioni in generale
Capo III – Dell’inadempimento delle obbligazioni
Art. 1226. (Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.