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Ottobre 14, 2019

Vodafone non attiva la fibra per “presunti” problemi tecnici? Condannata a maxi risarcim …


Vodafone non attiva la fibra

L’utente aveva stipulato un contratto di telefonia fissa per la connessione ad internet in banda larga. L’operatore, dopo aver stipulato il contratto e quindi aver causato legittime aspettative in capo all’utente, gli ha comunicato che per imprecisate problematiche tecniche non sarebbe stato possibile attivare la connessione in fibra presso l’abitazione; la connessione internet, pertanto, sarebbe rimasta quella più lenta. Il Giudice ha imposto a Vodafone di attivare immediatamente i servizi e l’ha condannata al pagamento di un maxi risarcimento in favore dell’utente di € 10.305 (€ 15 per ogni giorno di ritardo dal 26 novembre 2017 al 10 ottobre 2019!), oltre interessi e spese legali.

Indice dei contenuti

  1. Il caso: contratto sottoscritto per banda larga, la fibra non viene attivata per problemi tecnici
  2. Fase di conciliazione, offerta una cifra ridicola per il disagio
  3. Maxi risarcimento per il disagio e attivazione immediata dei servizi di banda larga
  4. Il provvedimento del giudice, attivare immediatamente la fibra e maxi risarcimento per il cliente
  5. Consulta il provvedimento originale

Il caso: contratto sottoscritto per banda larga, la fibra non viene attivata per problemi tecnici

Il seguente è un caso emblematico per comprendere come spesso gli utenti siano vittime di abusi da parte delle Compagnie Telefoniche e di come questi si possano sentire frustrati ed impotenti di fronte ai colossi della telefonia.

Innanzitutto è utile ricordare che gli operatori telefonici non vi informeranno mai di quelli che possono essere i vostri diritti e soprattutto i risarcimenti che potrebbero spettare a fronte dei disservizi e dei disagi che gli stessi vi hanno causato.

Nel caso che qui riportiamo l’utente aveva stipulato un contratto di telefonia fissa per la connessione ad internet in banda larga. L’operatore, dopo aver stipulato il contratto e quindi aver causato legittime aspettative in capo all’utente, gli ha comunicato che per imprecisate problematiche tecniche non sarebbe stato possibile portare la “Fibra” presso l’abitazione; la connessione, pertanto, sarebbe rimasta quella più lenta.

Il Signor XXX, pertanto, si rivolgeva a noi e, lamentando la mancata attivazione del servizio voce e del servizio di connettività ad internet tramite “fibra” da parte di Vodafone neppure dopo la consegna della Vodafone Station Revolution, chiedeva intervenire per costringere in qualche modo l’operatore all’attivazione, necessitando in particolar modo la banda larga alla figlia per ragioni di studio.

L’utente, scoraggiato, non si aspettava né si augurava niente di più oltre all’attivazione della Fibra, pur non nutrendo grandi speranze poiché l’operatore dopo aver stipulato il contratto, aveva affermato fosse impossibile per ragioni tecniche attivare la Fibra nel palazzo del nostro assistito.

Fase di conciliazione, offerta una cifra ridicola per il disagio

In fase di conciliazione Vodafone, infatti, ribadiva di non poter attivare la Fibra presso l’abitazione del nostro assistito per imprecisate problematiche tecniche ed offriva una cifra ridicola per il disagio (€150) che veniva rifiutata e si andava in giudizio.

Maxi risarcimento per il disagio e attivazione immediata dei servizi di banda larga

A questo punto il Sig. XXX si era francamente oltremodo scoraggiato ma gli è stato consigliato di non desistere in quanto solo chi ha a che fare quotidianamente con gli operatori telefonici da oltre dieci anni come noi, e ne conosce a pieno le macchinazioni ed i raggiri a danno degli utenti, comprendeva chiaramente come nel caso di specie non vi fosse alcuna fantomatica “problematica tecnica” ad impedire l’attivazione della banda larga; semplicemente l’operatore si era accorto che la zona dove abitava l’utente, fuori mano e non densamente abitata, non era tra quelle che garantivano un conveniente profitto; con buona pace del contratto stipulato!

Ebbene, il Giudice ha imposto a Vodafone di attivare immediatamente i servizi e l’ha condannata al pagamento di un maxi rimborso in favore dell’utente di € 10.305 (€ 15 per ogni giorno di ritardo dal 26 novembre 2017 al 10 ottobre 2019!), oltre interessi e, ovviamente, spese legali.

Pleonastico dire che dapprincipio il nostro assistito ha stentato a credere che non si trattasse di uno scherzo, ma solo sino all’arrivo a casa sua dell’assegno!

Il provvedimento del giudice, attivare immediatamente la fibra e maxirisarcimento per il cliente

“Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., depositato in data 12.01.2018 e regolarmente notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, XXX – sulla premessa di aver richiesto in data 12.10.2017 all’operatore Vodafone Italia S.p.a. l’attivazione di servizi di telefonia (voce) e connettività ad internet tramite “fibra”, sull’utenza XXX – ha dedotto che la resistente società di telecomunicazioni non aveva provveduto ad attivare i servizi richiesti, neppure a seguito della consegna dell’apparecchiatura Vodafone Station Revolution, e che nonostante i ripetuti reclami e l’esperimento del tentativo di conciliazione della controversia presso il Corecom XXX al fine di ottenere l’attivazione dei servizi, oltre che il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, persisteva l’inadempimento della società resistente.

Sulla scorta di tali premesse, l’odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la predetta società di telecomunicazioni al fine di conseguire le pronunce seguenti nei confronti di quest’ultima: 1) l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione dell’attivazione dei servizi di telefonia richiesti; 2) la condanna della resistente all’adempimento dell’obbligazione dedotta in contratto; (…) 4) il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale; (…)

Costituitasi in giudizio, Vodafone Italia S.p.a., ha impugnato estensivamente la fondatezza delle avverse domande, negando ogni responsabilità in ordine ai lamentati disservizi, in ragione del rifiuto opposto dal XXX, a mezzo della dichiarazione del 20.3.2018, a consentire il completamento della procedura di attivazione.

Sussistono, ad avviso del Tribunale, i presupposti per decidere la causa nelle forme del rito sommario, perché, in ragione dell’oggetto della domanda, è idonea la prova documentale offerta dalle parti e non si rende necessario il ricorso ad ulteriori incombenti istruttori.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda di condanna della Vodafone Italia S.p.a. all’adempimento dell’obbligazione di attivazione dei servizi telefonici assunta ex contractu, alla luce dell’espletamento del tentativo di conciliazione innanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni. (…)

Nella fattispecie in esame risulta incontestata e, dunque, ammessa tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente), l’avvenuta conclusione del contratto di abbonamento al servizio di telefonia (voce+ fibra) tra la Vodafone Italia S.p.a. e XXX, sull’utenza XXX a quest’ultimo intestata.

Il ricorrente, poi, ha allegato il mancato adempimento dell’obbligazione di attivazione dei servizi richiesti.

Va inoltre notato che il ricorrente ha allegato e dimostrato, attraverso la produzione documentale rituale e tempestiva, che il CO.RE.COM. del XXX, investito dal medesimo utente finale della richiesta di adozione di un provvedimento interinale ex art. 5, co. 7, della delibera n. 173/07/CONS, ha disposto nei confronti della Vodafone Italia S.p.a. l’obbligo di “provvedere a riattivare il servizio relativo all’utenza n. XXX intestato a XXX entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento … del presente provvedimento …”. (…)

Invero, l’allegazione secondo la quale parte ricorrente avrebbe medio tempore, peraltro alcuni mesi dopo il provvedimento della Co.re.com ed il deposito del presente ricorso, rifiutato l’attivazione è rimasta una mera affermazione assertiva, non trovando un valido riscontro in atti.

Prive di alcuna rilevanza probatoria sono, infatti, le copie di schermate web (docc.5 di parte resistente), in quanto atti di formazione unilaterale, per di più contestate e disconosciute alla prima udienza. (…)

Pertanto, a fronte della mancata attivazione del servizio voce e del servizio di connettività ad internet tramite “fibra” la domanda di corresponsione dell’indennizzo in parola è fondata e deve essere accolta.”

Consulta il provvedimento originale


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