In caso di controversia tra società di telecomunicazione e utenti, il preventivo tentativo di conciliazione non è obbligatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo. Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 28 aprile 2020 n. 8240. Il testo del provvedimento.
Indice dei contenuti
- Il principio di diritto
- Svolgimento del processo
- Motivi della decisione
- Il precedente di legittimità.
- L’ordinanza interlocutoria.
- Cenni al quadro normativo.
- La giurisprudenza costituzionale
- La giurisprudenza sovranazionale.
- La soluzione da dare alla prima questione.
- La collocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
- La decisione del caso in esame.
- P.Q.M.
Il principio di diritto
“in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 28 aprile 2020, n. 8240
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26180/2015 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOATEL S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1375/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
27/02/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal
Consigliere LINA RUBINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Massimo Zaccheo.Vai all’indice
Svolgimento del processo
1. – La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1375/2015, rigettando
l’impugnazione proposta da Telecom Italia s.p.a. (d’ora innanzi, Telecom) nei
confronti della società Noatel s.p.a. (già Karupa s.p.a.), ha integralmente confermato
la sentenza n. 181/2013 con la quale il Tribunale di Roma, nel revocare il decreto
ingiuntivo emesso, aveva dichiarato improcedibile la domanda di pagamento
azionata da Telecom in via monitoria nei confronti di Karupa (oggi Noatel), in
relazione al corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile, per il
mancato espletamento, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, del
tentativo obbligatorio di conciliazione (previsto dalla L. n. 294 del 1997, art. 1,
comma 11 e dalla Delib. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 182/02/
CONS).
1.1.- La Corte d’appello individua il thema decidendum nella questione se il ricorso
ex art. 633 c.p.c., debba o meno essere preceduto dal tentativo di conciliazione,
come statuito dalla L. n. 249 del 1997, nonchè, con atto normativo secondario di
natura esecutiva, dal regolamento AGCOM 182/02/CONS. La corte territoriale dà
risposta affermativa al quesito, valorizzando il tenore letterale dell’espressione
contenuta nell’art. 4 della Legge citata, secondo la quale “il ricorso giurisdizionale
non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di
conciliazione…”, nella cui nozione è a suo avviso pianamente riconducibile, in un
rapporto da genere a specie, il ricorso per decreto ingiuntivo; anche sotto il profilo
sistematico, e richiamando la necessità di una lettura costituzionalmente orientata
delle norme, conferma la necessità di esperire il preventivo tentativo di conciliazione
prima di richiedere il provvedimento monitorio, dovendo ravvisarsi, in caso contrario,
una violazione ingiustificata del principio di uguaglianza. Il discrimen tra una forma di
tutela e l’altra, diversamente opinando, sarebbe lasciato alla libera scelta del titolare
del credito che agisce in monitorio. Sottolinea che sia agendo in monitorio che con il
normale atto di citazione si agisce a tutela del medesimo diritto di credito, ottenendo
un provvedimento atto a passare in cosa giudicata, e che l’opposizione introduce un
“normale” giudizio di cognizione il cui oggetto è proprio l’accertamento del diritto
azionato in monitorio.
2. – Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Telecom,
articolando un unico motivo di censura illustrato da memoria e formulando in via
subordinata eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 249 del 1997, art. 1,
comma 11, per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 76 Cost..
Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla società intimata.
3. – La causa, dapprima avviata alla trattazione in adunanza camerale non
partecipata dinanzi alla terza Sezione civile, e poi rimessa alla pubblica udienza del
20.3.2019, è stata trasmessa al Primo Presidente e da questi assegnata alle Sezioni
Unite, avendo la terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 16954 del 2019,
segnalato la presenza di tre questioni di massima di particolare importanza:
a) se, nella materia delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione sia o meno
obbligatorio anche con riferimento al procedimento monitorio;
b) nel caso in cui si ritenga obbligatorio il tentativo, se il mancato assolvimento di
detto obbligo comporti la improcedibilità ovvero la improponibilità della domanda;
c) nel caso in cui, al contrario, si ritenga non obbligatorio il tentativo, quale sia, nella
successiva fase dell’opposizione, la parte sulla quale grava l’onere di attivazione del
tentativo di conciliazione e quali siano le ripercussioni della eventuale
inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Al termine dell’ordinanza interlocutoria si puntualizza, quanto a quest’ultimo
problema – che il ricorso in esame non impone in effetti di affrontare in quanto il
processo si è chiuso con una pronuncia in limine, di improcedibilità del ricorso per
decreto ingiuntivo, e non si è mai aperta una fase di opposizione – che la questione è
stata segnalata al Primo Presidente con separata ordinanza (la n. 18741 del 2019);
essa è stata rimessa autonomamente alle Sezioni Unite e verrà esaminata in una
prossima udienza.
4. – La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede
l’accoglimento del ricorso.Vai all’indice