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Agosto 27, 2020

Tentativo di conciliazione e decreto ingiuntivo


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In caso di controversia tra società di telecomunicazione e utenti, il preventivo tentativo di conciliazione non è obbligatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo. Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 28 aprile 2020 n. 8240. Il testo del provvedimento.

Indice dei contenuti

  1. Il principio di diritto
  2. Svolgimento del processo
  3. Motivi della decisione
  4. Il precedente di legittimità.
  5. L’ordinanza interlocutoria.
  6. Cenni al quadro normativo.
  7. La giurisprudenza costituzionale
  8. La giurisprudenza sovranazionale.
  9. La soluzione da dare alla prima questione.
  10. La collocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
  11. La decisione del caso in esame.
  12. P.Q.M.

Il principio di diritto

in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 28 aprile 2020, n. 8240

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26180/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NOATEL S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1375/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

27/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dal

Consigliere LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Massimo Zaccheo.Vai all’indice

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1375/2015, rigettando

l’impugnazione proposta da Telecom Italia s.p.a. (d’ora innanzi, Telecom) nei

confronti della società Noatel s.p.a. (già Karupa s.p.a.), ha integralmente confermato

la sentenza n. 181/2013 con la quale il Tribunale di Roma, nel revocare il decreto

ingiuntivo emesso, aveva dichiarato improcedibile la domanda di pagamento

azionata da Telecom in via monitoria nei confronti di Karupa (oggi Noatel), in

relazione al corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile, per il

mancato espletamento, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, del

tentativo obbligatorio di conciliazione (previsto dalla L. n. 294 del 1997, art. 1,

comma 11 e dalla Delib. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 182/02/

CONS).

1.1.- La Corte d’appello individua il thema decidendum nella questione se il ricorso

ex art. 633 c.p.c., debba o meno essere preceduto dal tentativo di conciliazione,

come statuito dalla L. n. 249 del 1997, nonchè, con atto normativo secondario di

natura esecutiva, dal regolamento AGCOM 182/02/CONS. La corte territoriale dà

risposta affermativa al quesito, valorizzando il tenore letterale dell’espressione

contenuta nell’art. 4 della Legge citata, secondo la quale “il ricorso giurisdizionale

non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di

conciliazione…”, nella cui nozione è a suo avviso pianamente riconducibile, in un

rapporto da genere a specie, il ricorso per decreto ingiuntivo; anche sotto il profilo

sistematico, e richiamando la necessità di una lettura costituzionalmente orientata

delle norme, conferma la necessità di esperire il preventivo tentativo di conciliazione

prima di richiedere il provvedimento monitorio, dovendo ravvisarsi, in caso contrario,

una violazione ingiustificata del principio di uguaglianza. Il discrimen tra una forma di

tutela e l’altra, diversamente opinando, sarebbe lasciato alla libera scelta del titolare

del credito che agisce in monitorio. Sottolinea che sia agendo in monitorio che con il

normale atto di citazione si agisce a tutela del medesimo diritto di credito, ottenendo

un provvedimento atto a passare in cosa giudicata, e che l’opposizione introduce un

“normale” giudizio di cognizione il cui oggetto è proprio l’accertamento del diritto

azionato in monitorio.

2. – Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Telecom,

articolando un unico motivo di censura illustrato da memoria e formulando in via

subordinata eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 249 del 1997, art. 1,

comma 11, per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 76 Cost..

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla società intimata.

3. – La causa, dapprima avviata alla trattazione in adunanza camerale non

partecipata dinanzi alla terza Sezione civile, e poi rimessa alla pubblica udienza del

20.3.2019, è stata trasmessa al Primo Presidente e da questi assegnata alle Sezioni

Unite, avendo la terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 16954 del 2019,

segnalato la presenza di tre questioni di massima di particolare importanza:

a) se, nella materia delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione sia o meno

obbligatorio anche con riferimento al procedimento monitorio;

b) nel caso in cui si ritenga obbligatorio il tentativo, se il mancato assolvimento di

detto obbligo comporti la improcedibilità ovvero la improponibilità della domanda;

c) nel caso in cui, al contrario, si ritenga non obbligatorio il tentativo, quale sia, nella

successiva fase dell’opposizione, la parte sulla quale grava l’onere di attivazione del

tentativo di conciliazione e quali siano le ripercussioni della eventuale

inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.

Al termine dell’ordinanza interlocutoria si puntualizza, quanto a quest’ultimo

problema – che il ricorso in esame non impone in effetti di affrontare in quanto il

processo si è chiuso con una pronuncia in limine, di improcedibilità del ricorso per

decreto ingiuntivo, e non si è mai aperta una fase di opposizione – che la questione è

stata segnalata al Primo Presidente con separata ordinanza (la n. 18741 del 2019);

essa è stata rimessa autonomamente alle Sezioni Unite e verrà esaminata in una

prossima udienza.

4. – La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede

l’accoglimento del ricorso.Vai all’indice

Motivi della decisione


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