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Giugno 28, 2020

Attivazione servizi non richiesti sul cellulare? Maxi risarcimento da parte di TRE (H3G)


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Molto spesso gli utenti scoprono dell’attivazione di alcuni servizi sul cellulare dalle bollette o dal riepilogo dei costi. Molto spesso questi servizi non sono espressamente richiesti dall’utente e gli operatori telefonici vengono condannati al pagamento di un risarcimento.

Indice dei contenuti

  1. Al cliente vengono attivati dei servizi a pagamento su telefonia mobile non richiesti
  2. Non dovuti gli importi addebitati dei servizi non richiesti e risarcimento per il cliente
  3. Alcuni stralci del provvedimento che dichiara l’inadempimento della Tre, impone la disattivazione dei servizi, storno degli addebiti e il risarcimento del cliente
  4. Consulta il provvedimento originale

Al cliente vengono attivati dei servizi a pagamento su telefonia mobile non richiesti

Il cliente che ha richiesto il nostro servizio ha esposto il proprio caso, dichiarando:

  • di essere titolare di contratto di cui al codice cliente XXX in carico all’operatore TRE per la somministrazione di servizi di telefonia mobile con accredito bancario delle fatture;
  • che dall’esame delle stesse apprendeva l’attivazione di servizi di “contenuti portale 3”, “SMS, MMS a sovrapprezzo” e l’addebito dei relativi costi in mancanza di alcuna previa richiesta ed autorizzazione;
  • che contattava in più riprese il call center della TRE per richiedere delucidazioni e comunque l’immediata disattivazione dei servizi “truffa” non richiesti né voluti;
  • che la H3G ha attivato i servizi in mancanza di autorizzazione e non ha garantito la disattivazione dei servizi nonostante le specifiche richieste, non risultando dovuti gli importi addebitati relativamente ai servizi e contenuti contestati.

Non dovuti gli importi addebitati dei servizi non richiesti e risarcimento per il cliente

Il giudice dichiara non dovuti tutti gli importi addebitati come da fatture in atti in ordine ai servizi indebitamente attivati e condanna la TRE (H3G) al pagamento di un risarcimento di € 2.648,00 (più € 15 al giorno fino alla disattivazione) a titolo di indennizzo per la illegittima attivazione dei servizi telefonici non richiesti, oltre interessi e spese legali.

Alcuni stralci del provvedimento che dichiara l’inadempimento della Tre, impone la disattivazione dei servizi, storno degli addebiti e il risarcimento del cliente

“L’attore ha concluso chiedendo: – l’accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla TRE, non risultando dovuti gli importi addebitati; – condannarla alla disattivazione dei servizi a sovrapprezzo di cui in premessa (…) oltre allo storno o al ricalcolo degli addebiti indebitamente fatturati (…)

Va rilevato che l’odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente, va rilevato come la questione oggetto del presente giudizio inerisca i servizi telefonici non richiesti, che spesso vengono attivati all’insaputa dell’utente e/o senza che sia stato manifestato alcun consenso espresso alla loro attivazione. L’orientamento già espresso in precedenti pronunce vertenti sulla medesima fattispecie ha ritenuto nulli i contratti relativi a tali servizi e ha condannato la compagnia Telefonica a rimborsare quanto indebitamente richiesto, oltre alle spese legali sostenute per il procedimento. La ratio di tali decisioni si basa sull’aver ritenuto che tali fattispecie fossero regolate dal principio generale di cui all’art. 1325 c.c. in base al quale l’accordo delle parti è previsto quale primo requisito per l’esistenza del contratto, dall’assenza del quale deriva necessariamente ex art. 1418 C.C. la nullità del medesimo.

Tali argomentazioni risultano a parere dello scrivente applicabili al caso di specie, ove il ricorrente ha specificamente allegato la mancata adesione a qualsiasi proposta attivazione di servizio aggiuntivo, specie quelli di cui al presente giudizio.

Infatti, sebbene sia stato allegato dalla resistente un documento di avvenuta attivazione dei servizi per cui è causa, non vi è alcuna prova – il cui onere incombe sulla H3G in virtù del principio di vicinanza della prova – in ordine ad un consenso consapevolmente e legittimamente prestato dall’attore circa l’attivazione dei predetti servizi. Le somme addebitate in fatture per quest’ultimi risultano , quindi, indebite e vanno restituite.

Tra l’altro risulta documentato agli atti il reclamo inviato dal ricorrente a mezzo pec del 19.4.2013 nonché gli addebiti contestati, alla luce delle fatture prodotte in cui compare espressamente l’addebito in ordine ai servizi non autorizzati e contestati in premessa.”

Consulta il provvedimento originale


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