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Agosto 25, 2020

Durata del contratto telefonico e costi di recesso


rimborso per linea Internet

Prima della entrata in vigore della Legge 40/2007 che ha introdotto una specifica disciplina dei vincoli temporali al contratto e del recesso nel settore delle comunicazioni elettroniche, questi aspetti erano lasciati all’accordo delle parti. Naturalmente si applicavano i limiti di carattere generale derivanti dalle norme sulla trasparenza delle informazioni (per esempio sulle condizioni di recesso e di rinnovo) e sulla eccessiva onerosità delle penali. 
Oggi, però, vigono alcune regole precise stabilite dalla legge citata che è bene conoscere, anche perché alcuni profili interpretativi derivano dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia.

Indice dei contenuti

  1. Cosa stabilisce la Legge n.40/2007 sul diritto di recesso?
  2. Quale è l’ambito di applicazione delle disposizioni della Legge n.40/2007 in tema di recesso?
  3. Quali sono i costi che l’operatore può chiedere in caso di recesso anticipato?
  4. C’è un elenco generale dei costi giustificati di recesso?
  5. Come si può esercitare il recesso?
  6. Le norme della Legge n.40/2007 sono sempre valide?
  7. Come si ottiene la restituzione dell’anticipo conversazioni in caso di recesso?
  8. I costi di disattivazione vanno sempre pagati?

Cosa stabilisce la Legge n.40/2007 sul diritto di recesso?

La legge stabilisce che nel settore delle comunicazioni elettroniche gli utenti possono recedere dai contratti liberamente, senza vincoli temporali (ma con preavviso, che può essere al massimo di 30 giorni) e con le sole eventuali spese giustificate dai costi affrontati dall’operatore.

La legge, quindi, non ha stabilito una durata particolare dei contratti (che rimane quella indicata nelle CGC applicate) ma ha stabilito che si può recedere in ogni tempo. (Legge n. 40/2007, art. 1, comma 3)

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Quale è l’ambito di applicazione delle disposizioni della Legge n.40/2007 in tema di recesso?

Le disposizioni della Legge n.40/2007 in tema di recesso si applicano a tutti i contratti per adesione del settore delle comunicazioni elettroniche, a prescindere dal fatto che l’utente sia un consumatore o un cliente business.

Infatti, nei contratti per adesione, predisposti da un solo contraente, anche i clienti business si trovano in una posizione più svantaggiata (Legge n. 40/2007, art. 1, comma 3).

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Quali sono i costi che l’operatore può chiedere in caso di recesso anticipato?

In base all’interpretazione della legge, seguita dall’AGCOM nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l’operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza. (Si vedano le Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge, pubblicate sul sito www.agcom.it)

Inoltre l’operatore deve permettere agli utenti di pagare le eventuali rate restanti (ad esempio per lo sconto sull’attivazione o per l’acquisto del modem) in un’unica soluzione oppure sempre a rate.

In questo modo, quindi, gli utenti avranno la possibilità di conoscere, in anticipo, i costi reali da affrontare per effettuare il passaggio ad un altro operatore o per richiedere la cessazione della linea telefonica.

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C’è un elenco generale dei costi giustificati di recesso?

Gli operatori sono tenuti ad effettuare una comunicazione di tali costi all’AGCOM con cadenza annuale.

Questi i costi di disattivazione fissati dagli operatori a partire da gennaio 2020:

  • TIM: contributo di 5 Euro in caso di passaggio ad altro operatore, 30 Euro in caso di cessazione della linea fissa;
  • Vodafone: contributo di 28 Euro da corrispondere sia in caso di passaggio ad altro operatore che in caso di richiesta di cessazione della linea fissa;
  • Wind Tre: sia in caso di cessazione del servizio che di passaggio ad un altro operatore, sarà addebitato per l’intera vigenza del contratto il valore più basso tra i costi reali supportati da Wind Tre per il mercato fisso, ovvero i costi sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio (variabili da un minimo di 55 Euro a 94 Euro), ed il “valore del contratto”, ovvero una mensilità di canone prevista dallo stesso contratto;
  • Fastweb: sia in caso di cessazione del servizio che di passaggio ad un altro operatore, sarà necessario corrispondere un contributo di disattivazione pari 29,95 Euro;
  • Tiscali: sia in caso di cessazione del servizio che di passaggio ad un altro operatore, sarà necessario corrispondere un contributo di disattivazione pari ad una mensilità di canone; per linee wireless J4+ non è previsto alcun costo di disattivazione;

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Come si può esercitare il recesso?

Le modalità per esercitare il recesso sono quelle che risultano indicate nel contratto (raccomandata, fax, e-mail) che, se differenti, vanno integrate con quelle della legge, che prevede un preavviso di massimo 30 giorni e i limiti descritti per i costi di recesso addebitabili. Indicare sempre al gestore il tipo di recesso: per migrazione verso altro operatore, rientro in Telecom Italia o cessazione della linea.

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Le norme della Legge n.40/2007 sono sempre valide?

Le regole della Legge sul diritto di recesso e sui limiti ai suoi costi sono certamente valide per tutte le offerte che non prevedono prezzi promozionali. Nel caso di offerte promozionali, invece, si deve considerare che l’offerta può condizionare il riconoscimento dello sconto ad una durata minima contrattuale. In questi casi, la possibilità di recedere anticipatamente rimane, ma potrebbe perdersi il diritto allo sconto (nel senso che quello già goduto va restituito in sede di recesso).

È quindi consigliabile controllare sempre attentamente le clausole e i costi relativi all’attivazione e alla disattivazione dei servizi prima di aderirvi.

(Legge n. 40/2007, art. 1, come interpretata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1442/2010, nonché nelle sentenze Tar del Lazio n. 5361/2009 e n. 4269/2010).

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Come si ottiene la restituzione dell’anticipo conversazioni in caso di recesso?

Per sapere come ottenere la restituzione dell’anticipo conversazioni o di eventuali depositi cauzionali si deve sempre controllare il Contratto e la Carta dei servizi, perché non esiste una regola generale.

In ogni caso, gli operatori devono adottare, ove possibile, modalità automatiche per la restituzione e il termine massimo per effettuarla (da indicare nelle Carte dei servizi) non può essere superiore a centottanta giorni dalla cessazione del contratto.

Decorsi novanta giorni, comunque, l’operatore restituisce i depositi o gli anticipi maggiorati di interessi o di un indennizzo in misura almeno equivalente agli importi previsti contrattualmente per i casi di inadempimento da parte dell’utente.

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I costi di disattivazione vanno sempre pagati?

Malgrado il c.d. Decreto Bersani abbia abolito le penali per la disdetta (recesso) del contratto prima della sua scadenza naturale, purtroppo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 1442/2010 (che in parte ne ha vanificato la ratio) i costi di disattivazione sono, in generale, dovuti e tutti gli operatori inviano fatture finali esorbitanti che comprendono i tanto odiati “costi di disattivazione” (nient’altro che le vecchie penali camuffate).

Molti però non sanno che esistono 4 casi in cui è possibile non pagare i costi di disattivazione.

In quali casi è possibile non pagare i costi di disattivazione?

Benché, come abbiamo visto i fastidiosi “costi di recesso” (che ricordano molto le vecchie “penali” che il c.d. Decreto Bersani aveva abolito!) sono dovuti, vi sono ben quattro ipotesi in cui è possibile non pagare alcunché all’operatore. Vediamo quali:

  1. Variazione delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore
  2. Diffida ad adempiere, a seguito di disservizio o inadempimento dell’operatore
  3. Diritto di ripensamento
  4. Recesso per mancato rispetto della qualità della connessione ad Internet.

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