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Ottobre 3, 2020

Conciliaweb è possibile farsi assistere da un avvocato


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In caso di controversie telefoniche, chi deve ricorrere alla piattaforma Conciliaweb può farsi assistere da un avvocato sin dal primo click: ora gli utenti si confrontano ad armi pari!

Indice dei contenuti

  1. Conciliaweb: è possibile farsi assistere da un avvocato
  2. Conciliaweb: cosa accadeva prima senza avvocato?
  3. Ricorsi Conciliaweb con associazioni e avvocati

Conciliaweb: è possibile farsi assistere da un avvocato

In caso di controversie telefoniche, chi deve ricorrere alla piattaforma Conciliaweb può farsi assistere da un avvocato sin dal primo click.

Dopo circa un anno dalla nascita di Conciliaweb, l’AGCOM con la delibera n. 353/2019 di modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, che va a sostituire quello allegato alla n. 203/18/CONS, ha introdotto importanti novità per gli utenti che devono avvalersi, in caso di controversie con gli operatori telefonici, della piattaforma telematica.

Fin dal primo click potranno infatti farsi assistere da un avvocato o da un’associazione dei consumatori. Il procedimento telematico di per se è gratuito, fatte salve le richieste di rimborso o di compenso di associazioni e avvocati.

Conciliaweb: cosa accadeva prima senza avvocato?

La procedura di conciliazione era già complicata in sé, ma prima di questa importante modifica durante il tentativo obbligatorio di conciliazione con gli operatori telefonici, i singoli utenti che riuscivano a superare le difficoltà “tecniche” si trovavano praticamente inermi al cospetto degli avvocati dei colossi della telefonia.

La maggior parte degli utenti, infatti, legittimamente non conosce la complicata normativa in ambito di telecomunicazioni costellata da una miriade di Delibere dell’Autorità Garante e, pertanto, durante l’udienza di conciliazione si trovava in posizione di estrema debolezza dinanzi agli avvocati dei grossi studi legali stipendiati dalle compagnie telefoniche che, al contrario, si occupano quotidianamente della materia.
Il risultato era, nella maggior parte dei casi, un notevole risparmio da parte degli operatori sul monte indennizzi che sarebbero dovuti spettare agli utenti.

L’assistenza di un avvocato, meglio chiaramente se esperto della materia, consente ora agli utenti di confrontarsi ad armi pari ed ottenere il giusto indennizzo in caso di disservizi telefonici, cosa, in passato a loro praticamente preclusa.Vai all’indice

Ricorsi Conciliaweb con associazioni e avvocati

Conciliaweb, la piattaforma telematica grazie alla quale gli utenti possono presentare gratuitamente ricorso all’AGCOM contro gli operatori di telefonia, si rinnova grazie alla delibera n. 353/2019/CONS, che nell’allegato A contiene il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” che va così a sostituire quello allegato alla delibera n. 203/18/CONS.

La novità più importante è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di farsi assistere sin dal primo click previsto per l’avvio della procedura su Conciliaweb da un’associazione dei consumatori iscritta nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo o da un soggetto accreditato, ovvero “le Associazione di consumatori e gli Avvocati iscritti all’Albo professionale registrati sulla piattaforma al fine di rappresentare i propri assistiti.“.

La delibera n. 353/2019, nell’intento dimigliorare ulteriormente la procedura telematica, recepisce quanto emerso durante la consultazione pubblica avviata con la delibera n. 126/19/CONS e, prendendo atto della necessità di consentire agli utenti di poter accedere alle procedure telematiche, sin dalla fase di presentazione dell’istanza, anche per il tramite di soggetti terzi qualificati preventivamente registrati sulla piattaforma (e, dunque, immediatamente riconoscibili c.d. “soggetti accreditati”), ha reso necessario modificare il Regolamento per permettere anche a questi soggetti di accedere direttamente alla piattaforma.

Ai fini del Regolamento, articolo 1, lett.t), si intendono per “soggetto accreditato”, le Associazione di consumatori e gli Avvocati iscritti all’Albo professionale che siano registrati sulla piattaforma al fine di rappresentare i propri assistiti.


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