La procedura di definizione Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
L’Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti controversi in caso di conciliazione parziale, gli utenti possono chiedere al Co.re.com competente di definire la controversia, se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, non sia già stata adita l’autorità giudiziaria.
Indice dei contenuti – La procedura di definizione Agcom
- Dopo esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione si può chiedere la definizione della controversia
- Cosa succede con il provvedimento di definizione della controversia
- Come procedere alla richiesta di definizione della controversia
- Istanza di definizione ammissibile, cosa succede
Dopo esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione si può chiedere la definizione della controversia
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti controversi in caso di conciliazione parziale, gli utenti possono chiedere al Co.re.com competente di definire la controversia, se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, non sia già stata adita l’autorità giudiziaria. La definizione delle controversie aventi a oggetto disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori è di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Vai all’indice
Cosa succede con il provvedimento di definizione della controversia
Con il provvedimento di definizione della controversia si ordina all’operatore la cessazione della condotta lesiva dei diritti dell’utente nonché il rimborso di eventuali somme non dovute o il pagamento in favore dell’utente di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità, per le parti, di richiedere il risarcimento del maggior danno in sede giurisdizionale. Vai all’indice
Come procedere alla richiesta di definizione della controversia
Le parti che vogliono affidare al Co.re.com o all’Agcom la risoluzione della controversia devono effettuare l’accesso con le proprie credenziali alla piattaforma Conciliaweb e compilare il modello GU 14 con le informazioni richieste:
- nome, cognome, residenza o domicilio dell’utente;
- il numero dell’utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso ad internet, o il codice cliente per le altre tipologie di servizi;
- denominazione dell’operatore;
- i fatti all’origine della controversia;
- le proprie richieste comprensive di una quantificazione in termini economici se possibile;
- eventuali reclami presentati in ordine all’oggetto della controversia ed i documenti che si allegano.
L’istanza deve inoltre indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia. Vai all’indice
Istanza di definizione ammissibile, cosa succede
Se l’istanza di definizione è ritenuta ammissibile, entro 10 giorni dal suo ricevimento, la piattaforma comunica alle parti l’avvio del procedimento. Entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio, le parti possono presentare telematicamente memorie e depositare documenti e, nei successivi 10 giorni, possono controdedurre alle posizioni espresse dalla controparte. Il responsabile del procedimento, in casi eccezionali, può convocare le parti per una udienza di discussione che si svolge preferibilmente in web conference tramite accesso alla stanza virtuale riservata, preavvisando con almeno 10 giorni di anticipo.
Entro 180 giorni dalla data di deposito della domanda di definizione, viene adottato il provvedimento finale, che costituisce un ordine dell’Autorità e che, oltre ad essere tempestivamente comunicato alle parti, viene pubblicato sul sito web dell’AGCOM.
Qualora nel corso del procedimento l’utente rinunci alla propria istanza o nel caso in cui le richieste avanzate siano state pienamente soddisfatte, verrà disposta l’archiviazione, comunicata alle parti per via telematica.